domenica 5 febbraio 2012

Tar in ordine sparso sui ricorsi: in Veneto e Lombardia a favore della grande distribuzione, in Toscana e Trentino contro

Cerchiamo di fare il punto sulla complessa situazione giudiziaria scaturita dalla liberalizzazione delle aperture domenicali introdotta dal decreto Monti. Mentre sono già stati depositati alla Corte Costituzionale i ricorsi della regione Toscana e della regione Piemonte che si oppongono alla liberalizzazione, a pronunciarsi sul territorio sono i tribunali amministrativi regionali. In Veneto per ora  le pronunce cautelari del Tar hanno dato ragione ai ricorrenti (tutte catene della grande distribuzione, in prima fila Pam e Bennet): le ordinanze dei sindaci che limitavano le aperture, in ciò seguendo la normativa regionale approvata a fine dicembre che ne prevede 20 all'anno, sono state sospese, in attesa della discussione nel merito dei ricorsi prevista per il 22 febbraio.
Stessa situazione a Milano, dove il Tar ha sospeso l'ordinanza del Comune che "congelava" la situazione fino al 23 marzo, concedendo una serie di aperture domenicali in deroga. Qui la discussione di merito è prevista per il giorno 8 febbraio.
Pronunce opposte da parte dei Tar, invece, in Toscana e in Trentino Alto Adige. Il Tar Toscana non ha concesso la sospensiva nel ricorso intentato da Panorama contro il comune di Pontedera (Pisa) che, atttenendosi alla nuova disciplina regionale approvata anch'essa a fine dicembre, aveva emanato un'ordinanza che fissava 15 aperture domenicali nel 2012 più dicembre. La discussione nel merito del ricorso è calendarizzata per il 7 febbraio. Situazione simile in Trentino Alto Adige: qui il Tar non ha accolto il ricorso di Pam e Oviesse contro l'ordinanza del comune di Trento che limita le aperture domenicali, in base alla legge provinciale che regola il commercio. Il ricorso verrà discusso collegialmente il 9 febbraio.
Intanto si segnala anche un ricorso "al contrario". In Molise è Confcommercio a ricorrere al Tar per chiedere l'annullamento dell'ordinanza comunale che, al contrario delle precedenti, applica la liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali.

3 commenti:

  1. Le novità per il 2012 delle cosiddette “liberalizzazioni” volute dal Governo Monti hanno determinato per noi, dipendenti di Unicoop Tirreno nel Comune di Livorno, una situazione paradossale. Il confronto tra Direzione e Sindacati è ancora oggi bloccato per un tempo indeterminato e indeterminabile dall'attesa di un improbabile atto “politico” del Comune di Livorno al quale si chiede di limitare le aperture dei negozi (in realtà si tratterebbe di un atto amministrativo contrario alla Legge vigente, che esporrebbe l'Amministrazione locale a richieste di danni). L'attenzione viene così da più parti spostata verso il soggetto sbagliato perché “in assenza di un atto del Comune”, Unicoop Tirreno sta procedendo con un autonomo calendario domenicale dei supermercati e dell'ipercoop di Livorno, diverso da quello del 2011. In questa situazione, ciò che tocca e quindi interessa direttamente i lavoratori, allora, non è il comportamento del Comune ma quello della nostra Cooperativa, leader di mercato a Livorno.

    Il paradosso vero di questa situazione è che le “liberalizzazioni” non obbligano a stare sempre aperti ma al contrario permetterebbero alla Cooperativa di affermare nel mercato la propria distintività, progettando e realizzando finalmente nuove formule di aperture e di servizi per i nostri Soci e Clienti che anziché “rincorrere” i concorrenti si impongano all'attenzione di tutti come esempio di un modello possibile e socialmente desiderabile. Un piano innovativo che contemperi le esigenze economiche ed i tempi di vita dei Clienti-Soci con quelle dei lavoratori (che da noi sono anch'essi Soci). Ad esempio alternando sul territorio, durante i giorni festivi, le aperture dell'iper con quelle dei supermercati e/o concentrando le aperture su particolari fasce orarie (da questo punto di vista è apparso sorprendente il cartello all'entrata dove si comunica che domenica 5 febbraio i negozi del Centro Fonti del Corallo apriranno alle ore 10:00 mentre l'ipercoop alle 9:00).

    Aggiungiamo a questa aspettativa di fondo, che non vuole essere retorica falsa e strumentale ma un forte stimolo ad atteggiamenti di cui si sente il bisogno, che tra i lavoratori dell'iper è sempre più avvertita l'esigenza di superare il divario di trattamento economico del lavoro festivo rispetto al canale dei supermercati.

    La conclusione di queste riflessioni è la richiesta da parte della UILTUcS di riaprire subito il confronto, PRIMA di dare seguito alle aperture domenicali unilateralmente programmate da Unicoop Tirreno.

    Per la Rsu UILTUcS, Dino Simone.

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  2. REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
    (Sezione Seconda)
    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da:
    Pam Panorama S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Roderi, Angela Turi, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
    contro
    Comune di Pontedera in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Germano Scarafiocca in Firenze, via Duca D'Aosta N.16;
    Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;

    per l'annullamento
    previa sospensione dell'efficacia,
    - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera del 3/1/2012 n. 3, limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio; e, per quanto occorrer possa, della circolare approvata con delibera della Giunta Regionale Toscana del 2 gennaio 2012 n. 1;
    - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorchè non noto, ivi comprese tutte le precedenti ordinanze richiamate nei provvedimenti impugnati;
    e per la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pontedera in Persona del Sindaco P.T. e di Regione Toscana;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il dott. Angela Radesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Visto il decreto monocratico presidenziale n. 70/2012;
    Visto l’art. 35, co. 6 del D.L. 6/7/2011 n. 98, che, modificando l’art. 3 co. 1 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006, dispone in via sperimentale, la liberalizzazione degli orari di apertura e degli obblighi di chiusura nelle località turistiche e d’arte;
    Visto l’art. 35, co. 7, cit, che dispone che le regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle disposizioni del precedente co. 6 entro la data del 1° gennaio 2012;
    Visto l’art.3 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e, in particolare il co. d-bis (come introdotto e modificato dal D.L. 6/12/11, conv. nella L. 22/12/2011 n. 214), che dispone la completa liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, dell’obbligo di chiusura settimanale, festiva e infrasettimanale degli esercizi che svolgono attività commerciale come individuata dal D. L.gs 31/3/1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande;
    Vista la circolare 3644/c del 28/10/11, con cui il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento all’ art. 35, co. 7 del D.L. n. 98/11 ha ritenuto che, in caso di mancato adeguamento delle norme legislative o regolamentari delle regioni nel termine stabilito del 1° gennaio 2012, siano immediatamente applicabili le norme statali;
    Vista la circolare, allegata alla delibera n.1/2012 della Regione Toscana, con cui si rileva che la Regione stessa ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro i commi 6 e 7 del cit. art. 35;
    Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che, agli artt. 88 e 89 ha sostanzialmente lasciato immutata, per la parte qui in contestazione relativa all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, la precedente disciplina, ritenendo che sia applicabile alla materia in esame la legge regionale, perché emanata successivamente al D.L. n. 201/11;

    [segue...]

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  3. [...segue:]

    Rilevato, peraltro, che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con le richiamate norme statali sulla liberalizzazione;
    Considerato che ai sensi dell’art. 31, co. 2 del D.L. n. 201/11 e dell’art 3 del D.L. n. 223/06, in base alla normativa dell’Unione europea e nazionale le norme in materia di concorrenza costituiscono principi generali dell’ ordinamento nazionale e quindi, devono ritenersi immediatamente applicabili;
    Rilevato che il ricorso appare, prima facie, sorretto dal prescritto fumus boni iuris in relazione ai motivi dedotti e che, pertanto, sussistono giusti motivi, data la difficoltà interpretativa della normativa in esame, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di questa fase cautelare del giudizio;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) Accoglie la domanda di sospensiva con riferimento alla regolamentazione prevista dal provvedimento impugnato dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
    Spese compensate.

    Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 5 giugno 2012.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
    Angela Radesi, Presidente, Estensore
    Luigi Viola, Consigliere
    Ugo De Carlo, Primo Referendario

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE


    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 08/02/2012
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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